Se l’AdER non riscuote il debito in 5 anni lo restituisce all’ente creditore, che può gestirlo da sé o affidarlo a terzi: come funziona dal 2025.

Fra le novità più rilevanti del 2025 previste dalla riforma della riscossione c’è il discarico automatico delle cartelle esattoriali: se entro cinque anni dall’affidamento all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) non riesce a riscuotere il debito a ruolo, automaticamente lo riaffida all’ente titolare del credito. Questo non significa che la somma dovuta vada in prescrizione: continua infatti a permanere l’obbligo di pagamento. Semplicemente, non sarà più l’agente pubblico della riscossione a gestirlo.

L’ente creditore potrà pertanto fare due cose: provare a riscuoterlo direttamente oppure affidarlo a una nuova società di recupero crediti.

Vediamo esattamente come funziona la nuova procedura, che riguarda le cartelle affidate all’AdER.

Indice

  1. Quando scatta il discarico automatico delle cartelle
  2. Creditori: come riscuotere il debito dopo il discarico
  3. Altri casi di discarico automatico
  4. Esclusioni e casi particolari

Quando scatta il discarico automatico delle cartelle

La norma sul discarico automatico, in vigore dal 1° gennaio 2025, è contenuta nell‘articolo 3 del decreto legislativo 110/2024, attuativo di Riforma Fiscale e dedicato alla Riscossione.

Le cartelle esattoriali non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento all’AdER saranno automaticamente discaricate, anche nel caso in cui non siano scaduti i termini di prescrizione. Quindi, per essere chiari, i debiti resteranno esigibili ma non sarà l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ad occuparsene.

La nuova procedura si applica a partire dalle cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 2025, con primo discarico automatico che scatterà pertanto il 1° gennaio 2030.

Creditori: come riscuotere il debito dopo il discarico

Discarico cartelle esattoriali: regole prima e dopo il 2025

A fronte del discarico, gli enti creditori potranno chiedere all’AdER tutta la documentazione relativa all’attività di riscossione effettuata, se necessaria per l’esercizio del diritto di credito. Di conseguenza, gli atti interruttivi inviati dal Fisco restano validi.

Ottenuti questi elementi, potranno scegliere di gestire direttamente la riscossione oppure di affidarla a un nuovo soggetto accreditato all’attività, in base all’articolo 52, comma 5, lettera b, del dlgs 446/1997.

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