Ecco cosa prevedono le misure urgenti del Decreto Legge emanato il 1° ottobre 2024 per contrastare i fenomeni di violenza negli ospedali

Cosa prevede il Decreto Legge del 1° ottobre N° 137 già in vigore dal 2 ottobre 2024

Le misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

In vigore dal 02.10.24

Misure urgenti

Arresto obbligatorio in flagranza, oppure in differita entro 48 ore dalla commissione del fatto, reclusione da uno a cinque anni e multa fino a 10.000 euro

Il decreto-legge di 5 articoli approvato dal Governo il 27 settembre mira a contrastare il trend di violenza registrato presso alcuni ospedali italiani.

Danneggiamento presso strutture sanitarie

Il testo approvato il 27 settembre introduce il reato di danneggiamento posto in essere all’interno ovvero nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, mediante violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. 

Sanzioni

Per chi si rende responsabile di tale reato si prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni, la multa fino a 10.000 euro, oltre all’arresto obbligatorio in flagranza.

Lesioni personali a sanitari

Il testo amplia l’arresto in flagranza a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Arresto in flagranza differita

Ai fini dell’arresto “in flagranza differita”, è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.

Lo stesso decreto-legge prevede l’arresto in flagranza differita per:

  • i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e ad esse ausiliarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio;
  • i delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario o presenti nelle suddette strutture.
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