Divorzio e Separazione: L’assegno di mantenimento all’ex non dovuto

Decisive per la Cassazione la relazione dell’investigatore privato e la testimonianza della figlia dei coniugi.

Separazione e nuova convivenza

Una coppia di coniugi ha avanzato istanza di separazione e, nel corso del giudizio, il marito ha chiesto che nessun mantenimento fosse dovuto alla moglie giacché la stessa, subito dopo la “separazione fisica” era andata a convivere stabilmente con un altro uomo. 

La donna, al contrario, ha richiesto un contributo di 700 euro mensili, negando la suddetta convivenza. Il Tribunale ha ordinato all’uomo di corrispondere alla donna un assegno di 300 euro mensili. Il ricorso in Appello ha invece dato ragione all’uomo, giacché la Corte ha ritenuto provata la suddetta stabile convivenza.

Si è così giunti dinanzi la Suprema Corte.

Il ricorso

La ricorrente ha sostenuto errata la valutazione di considerare decisive le prove indiziarie offerte dall’ex marito circa la presunta stabile convivenza, che sono consistite nella testimonianza della loro figlia e nella relazione dell’investigatore privato incaricato dall’uomo. 

Valore di prova della relazione investigativa

I Giudici della prima sezione civile hanno evidenziato il pieno valore di prova della relazione investigativa, il cui contenuto è stato confermato dall’interessato. 

L’esito dell’attività investigativa, oltretutto, ha trovato pieno riscontro nella testimonianza della figlia dei coniugi, la quale ha riferito di avere conoscenza della relazione di convivenza della madre con un nuovo compagno. L’accertamento di una stabile convivenza della donna con un altro uomo è stato, pertanto, effettuato sulla base di diversi elementi indiziari convergenti, tali da dare vita ad una valida prova per presunzioni, e di escludere “il vizio di violazione di legge” reclamato dalla ricorrente.

Le Sezioni Unite – in tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge che abbia instaurato una stabile convivenza con un terzo – hanno stabilito che tale diritto continua a sussistere in funzione esclusivamente compensativa. L’interessato dovrà quindi provare il contributo offerto alla comunione familiare, l’eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, l’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge (Cass. S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022; cfr. pure Cass. 3645/2023). 

La decisione della Cassazione

Nella vicenda in questione la donna non ha dimostrato niente al riguardo, e nulla prova l’aver semplicemente rimarcato il proprio contributo alla realizzazione del patrimonio familiare, consistito nell’acquisto della casa familiare, che oltretutto è ancora in comproprietà tra gli ex coniugi.

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