Le sanzioni penali che riguardano le categorie e solo i chierici

Nel diritto canonico cattolico, la sospensione è una sanzione penale che riguarda solo i chierici. Appartiene, insieme alla scomunica e al divieto, alla categoria della censura, o delle pene “medicinali”, perché mirano soprattutto all’emendamento del colpevole.
La sospensione a divinis è una sanzione prevista dal canone 1333 del codice di diritto canonico della Chiesa cattolica (edizione del 1983). La locuzionelatinaa divinis, tradotta letteralmente, significa dai [ministeri] divini.
Natura e applicazionemodifica
La sospensione appartiene alla categoria delle pene “medicinali” o censure (canone 1312), che comprende anche la scomunica e l’interdetto. Le pene “medicinali” sono volte a che il reo cessi la contumacia (cioè si penta del delitto e dia congrua riparazione dei danni e dello scandalo che ha causato, o almeno prometta di farlo).
La sospensione può essere applicata solo ai chierici, cioè ai membri dei tre gradi dell’ordine sacro (diaconi, presbiteri, vescovi), e vieta tutti o alcuni atti della potestà di ordine, tutti o alcuni atti della potestà di governo, l’esercizio di tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti all’ufficio, oppure l’insieme di tali atti, diritti o funzioni.
La scomunica è una pena prescritta dal codice di diritto canonico comminata dalla Chiesa Cattolica, ma prevista anche dalle Chiese evangeliche e ortodosse, che implica l’esclusione di un suo membro dalla comunità dei fedeli a causa di gravi e ostinate infrazioni alla morale e/o alla dottrina riconosciuta. Un istituto simile (lo ḥerem) è conosciuto anche nell’ebraismo.